LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.
Attività chiuse al 27.1.2022
È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2022. |
Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.
Soggetti beneficiari
Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.
Codice
ATECO |
Attività economica |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.20 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30.00 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43.00 | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.52.10 | Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico |
47.52.20 | Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
47.52.30 | Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle |
47.52.40 | Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.30 | Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.50 | Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. |
47.61.00 | Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati |
47.62.10 | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
47.62.20 | Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.64.10 | Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.65.00 | Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.20 | Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati |
47.71.30 | Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75.10 | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
47.75.20 | Erboristerie |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.76.20 | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.20 | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.40 | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.60 | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.93 | Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet) |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
47.99.20 | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
Fatturato 2019 | Fatturato 2021 | Riduzione fatturato | 30% fatturato 2019 | Spettanza contributo |
€ 100.000 | € 70.000 | € 30.000 | € 30.000 | SI |
€ 100.000 | € 60.000 | € 40.000 | € 30.000 | SI |
€ 100.000 | € 75.000 | € 25.000 | € 30.000 | NO |
Per individuare la riduzione del fatturato rilevano i ricavi relativi al 2021 e 2019. |
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando la specifica percentuale (desumibile dalla seguente tabella) alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
Ricavi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 400.000 | 60% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 50% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000 | 40% |
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra le imprese aventi diritto all’agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.
Va peraltro evidenziato che:
I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”).
In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE;
Modalità di riconoscimento del contributo
Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.
È demandata allo stesso MISE l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.
Va evidenziato che ai fini dell’erogazione del contributo in esame non sono applicabili:
Parchi tematici, acquari, parchi geologi e giardini zoologici
Il fondo di cui all’art. 26, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Attività di ristorazione / gestione piscine
Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
93.11.20 | Gestione di piscine |
Per usufruire dell’agevolazione il soggetto interessato deve aver subìto nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.
Credito d’imposta rimanenze settore tessile Il credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate. Per le imprese del settore turistico è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il bonus spetta in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate. È previsto che, “in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica”, i buoni per l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono utilizzabili entro il 31.3.2022. È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di: L’investimento in campagne pubblicitarie: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport. Contributo spese sanificazione È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da: Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza. Contributo gestione impianti sportivi Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018): Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport. Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni. È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che: Il credito d’imposta: A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell’incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti. In particolare con la modifica dell’art. 54, DL n. 34/2020: Infine con la modifica dell’art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell’aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”. Con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione: Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici Nell’ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente confermato, rispetto a quanto previsto nel 2021, la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall’art. 121, DL n. 34/2020, per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, nel quale sono stati aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis, TUIR e gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%. In particolare l’opzione risulta possibile per le spese sostenute: La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, in base alle quali, in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti: Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti: eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito. è inoltre confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima Come sopra accennato, con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dell’esercizio delle opzioni in esame. In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per: Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta; Cessione crediti “agevolazioni COVID-19” Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”, l’art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente … gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”. Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il cessionario del credito ceduto può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e non può procedere alla cessione del credito ricevuto. Decorrenza delle nuove limitazioni Il comma 2 dell’art. 28 in esame prevede una disciplina di natura transitoria individuando come discrimine la data del 7.2.2022 ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che sono stati oggetto di una delle opzioni in esame (sia dell’art. 121 che dell’art. 122, DL n. 34/2020) prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’utilizzo dell’espressione “crediti … precedentemente oggetto di una delle opzioni” pone la questione in merito all’elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione. Fermo restando che sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell’Agenzia delle Entrate, in base ai chiarimenti forniti in passato (riguardanti l’introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l’esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, a fronte di un medesimo intervento / spesa sostenuta, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante e: utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24; Va inoltre evidenziato che tra “i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni” di cui ai citati artt. 121 e 122 possono rientrare anche i crediti che a tale data risultano in capo ad un determinato soggetto come risultato di precedenti plurime cessioni. Con riferimento a tali crediti è necessario comprendere come debba essere applicata la nuova disciplina. Un’interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che anche tali crediti possano essere oggetto di un’ulteriore cessione, dopo la quale il credito non è più cedibile. Anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine è verosimile che l’Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.
Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.
47.51.10
Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE
La predetta novità è subordinata all’autorizzazione UE.
ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO
Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0”
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME
CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19
A decorrere dal 7.2.2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.
Lascia un commento