LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 è stata pubblicata la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, nell’ambito della quale, per quanto riguarda le detrazioni previste per gli interventi “edilizi” è prevista:
È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, le relative detrazioni sono già riconosciute per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Si rammenta che, per gli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, la relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
Detrazione per gruppo elettrogeno di emergenza
La detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.
La spesa massima agevolabile (€ 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000. |
È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ex DM n. 1444/68.
È introdotto il nuovo “bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di
In particolare il nuovo beneficio spetta per:
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.
Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.
Con la modifica dell’art. 119, DL n. 34/2020 ora è disposto che:
Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5); |
nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.
Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi agevolabili è disposto che:
Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Con riferimento all’installazione delle c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali è fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL n. 189/2016 e di cui al DL n. 39/2009, per i quali il comma 4-ter dell’art. 119 in esame prevede l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è ora disposto che:
Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:
spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
il comma 9-bis dell’art. 119, introdotto ad opera dell’art. 63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, è ora disposto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale, purché questa:
In alternativa è possibile stipulare una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. |
L’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui all’art. 119 in esame.
Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi:
È disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
L’efficacia delle proroghe relative alla detrazione del 110% e connessa opzione per sconto in fattura / cessione del credito e alle misure antisismiche è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE. |
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