FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO CON IL FONDO GARANZIA DELLO STATO

Il “Decreto Liquidità” (DL n. 1232020), in vigore dal 9.4.2020, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19, dispone la concessione da di Garanzie, fino al 31.12.2020 da parte dello Stato con l’intervento del Fondo di Garanzia in conformità della normativa Eu in materia di aiuti di Stato, a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Tra i beneficiari sono ricomprese anche le piccole-medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/UE e “i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA”, cha abbiano utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di garanzia.

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni.

a)

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

b)

L’impresa beneficiaria:

al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;

al 29.2.2020 non “risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”.

c)

L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

➡  25% del fatturato, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale;

il doppio dei costi del personale , come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

Per le imprese che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Per la verifica del limite di importo garantito:

➡ va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa o su base consolidata se l’impresa appartiene ad un gruppo;

➡ nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati.

Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

c)

d)

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

➡ 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;

➡ 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

➡ 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

Va inoltre evidenziato che:

➡ se l’impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l’individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo;

➡ in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull’importo residuo dovuto.

e)

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:

➡ per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

➡ per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

f)

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio.

g)

La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

h)

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

i)

L’impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020.

l)

L’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

m)

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020.

n)

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Il Mi.SE e il Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana (ABI) e ai principali istituti di credito per rendere effettivamente operativi in breve tempo tutti i sistemi informatici, la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia in favore delle imprese, oltre che per ridurre al minimo i tempi di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito materiale dello stesso sul proprio conto corrente.

PRATICA DI RICHIESTA FINANZIAMENTO FINO A 25.000 EURO

Il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro dovrà essere compilato dal richiedente ed inviato per mail (anche non certificata) alla banca al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Il modulo andrà accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nel modulo sono richiesti i seguenti dati relativi:

➡  Ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, come da ultima dichiarazione fiscale presentata. I soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi dovranno produrre un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo.

➡ Codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento e quello per il quale si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19.

➡   Il gestore del Fondo di Garanzia si riserva di effettuare controlli ed ispezioni presso la sede dell’attività del richiedente, a tal fine dovrà essere rilasciato specifico assenso. Al fine di avere disponibili i dati per la compilazione del modulo è necessario reperire la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, la visura camerale o comunque il codice Ateco denunciato in CCIAA relativo alla attività.

Ricordiamo che il Fondo Centrale di Garanzia interviene anche per finanziamenti di importo superiore a  25.000 euro. In tale ipotesi, il Fondo, può garantire l’importo del finanziamento di interesse per il 90%, elevabile al 100%, mediante l’intervento di un Confidi, per il 10% residuo.

Per tutte le informazioni di merito fare riferimento alla Banca fiduciaria e al sito del FONDO DI GARANZIA del Mi.Se.

 

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