ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI. REINTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

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L’art. 13 bis del D.L. 30.4.2019, n. 34 (Decreto Crescita) ha reitrodotto l’obbligo di comunicazione alla Dogane della vendita di prodotto alcolici (liquori, vino, birra, etc.) da parte di pubblici esercizi.

L’adempimento era stato soppresso dall’art. 1, comma 178, della L. n. 124/2017 che, appunto, aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti dall’Agenzia delle Dogane.

Ebbene, a decorrere dal 29 agosto 2019 (tenuto conto dei 60 giorni richiesti dallo statuto dei diritti del contribuente) tale obbligo è stato reintrodotto.

IL RINVIO DEL TERMINE AL 31 DICEMBRE 2019

Le Dogane, con nota n. protocollo 131411 del 20/9/2019, forniscono una apertura chiarendo che gli interessati devono procedere a consolidare la loro posizione, presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019 la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.

In particolare, viene chiarito che:

  • coloro i quali medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, devono inviare la denuncia di attività;
  • analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
  • gli operatori in esercizio antecedentemente alla predetta data del 29 agosto 2017, che erano già in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento.

Va da sé, in quest’ultima ipotesi, che laddove il titolo autorizzativo dovesse essere stato smarrito o distrutto è opportuno richiedere all’amministrazione comunale (originariamente la comunicazione veniva effettuata tramite la SIAP) un duplicato della licenza in precedenza rilasciata.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica) sono reperibili due modelli di denuncia di avvenuta attivazione che vi forniamo in allegato.

  1. Modello utilizzabile per gli esercizi avviati nel periodo in cui l’obbligo della denuncia di attivazione e correlata licenza erano stati soppressi;
  2. Modello utilizzabile negli altri casi.

È bene sottolineare che qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

ATTIVITÀ DI VENDITA AVVIATE A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2019

Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

In questo caso, infatti, la presentazione tramite il SUAP assorbe l’obbligo della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 ed è l’amministrazione comunale che si farà carico di trasmettere la comunicazione stessa all’Ufficio delle Dogane. Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia 4 alle Dogane, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

SAGRE, FIERE, MOSTRE E SIMILI

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

Infatti, la finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici, presuppone che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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