LA QUESTIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO INPS PER I SOCI E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

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La storia è vecchia, ma nonostante la Cassazione sia oramai univoca, l’INPS non molla!

Il socio di S.r.l. se non lavora nella società non deve iscriversi all’INPS commercianti: ma che non lavori ovviamente lo deve provare ed essere convincente! Le società anche di persone che esercitano solo attività di locazione di immobili e quindi non svolgono attività commerciale non comportano per i soci l’obbligo contributivo. Ma se poi la società si occupa anche di intermediazione immobiliare, il discorso cambia. È il caso, a suon di sentenze della Cassazione, di fare il punto della situazione.

Come noto, in via di principio, se una S.r.l. senza dipendenti svolge una qualsivoglia attività nel settore del commercio è evidente che questa è materialmente svolta dall’amministratore della stessa (spesso Amministratore Unico nonché uno dei soci).  È tuttavia fatta salva la circostanza che l’attività della predetta S.r.l. sia interamente subappaltata a terzi.

Ed infatti, l’obbligo dell’iscrizione dei soci di S.r.l. alla gestione INPS commercianti si ha al ricorrere dei seguenti presupposti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

È bene precisare che le attività industriali non sono soggette alle disposizioni in esame.

Fatta la premessa, si fa presente che ricorrendone i presupposti il socio deve iscriversi alla gestione INPS commercianti e versare i relativi contributi sulla base del reddito figurativo dichiarato dalla propria S.r.l. in proporzione alla percentuale di partecipazione da questi posseduta nella S.r.l. medesima.

QUANDO IL SOCIO DELLA S.R.L. NON DEVE PAGARE I CONTRIBUTI INPS COMMERCIANTI

Per evitare l’iscrizione all’INPS commercianti il socio deve provare che altre persone (lavoratori dipendenti) svolgono l’intero ciclo aziendale e che egli non partecipa in alcun modo all’attività aziendale. È ovvio che i lavoratori dipendenti in carico alla S.r.l. per inquadramento contrattuale, capacità professionali e caratteristiche dell’azienda, devono risultare idonei a coprire l’intero ciclo aziendale.

È (solo) concesso che il socio se è amministratore della società, nell’ambito delle proprie funzioni e prerogative civilistiche dell’incarico ricevuto, svolga le relative specifiche funzioni (stipula contratti, transazioni, contratti di lavoro, etc.) e non altro.

IL SOCIO – AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ   

Talvolta l’amministratore, che è anche socio, percepisce, per delibera assembleare, un compenso per l’incarico.  Questo emolumento, come noto, è soggetto alla gestione separata INPS L. n. 335/1995.

Torniamo a noi: se la S.r.l. di cui egli è socio non ha dipendenti è evidente, come già detto, che l’attività della stessa viene materialmente svolta dall’amministratore. Ne consegue che oltre ai contributi INPS gestione separata da calcolarsi sul compenso amministratore, il socio dovrà anche versare i contributi INPS Commercianti sul reddito dichiarato dalla S.r.l. percentualmente riferibile alla propria quota di partecipazione.

A meno che, si ribadisce, non dimostri che l’attività della S.r.l. sia materialmente e interamente svolta da lavoratori dipendenti, senza alcun suo contributo e fatte salve le proprie funzioni di amministrazione.

LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Due recentissime sentenze della Corte di cassazione sezione lavoro confermano autorevolmente questa impostazione:

  • Sentenza n. 26657 del 22.10.18 – qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata (N.d.A., se percepisce per tale incarico un compenso), operando le due attività su piani giuridici differenti.
  • Sentenza n. 27001 del 24.10.18 – la coesistente iscrizione a Gestione Separata INPS (compenso amministratore) e a Gestione Commercianti (socio lavoratore) è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l’adesione al relativo regime (cfr. Cass.
    19 gennaio 2016, n. 873).

LA S.R.L. CON ATTIVITÀ DI MERA GESTIONE IMMOBILIARE

Un caso a parte è quello della società che svolge come unica attività quella di locazione di immobili. Secondo plurime pronunce della Cassazione questa attività (statica) che si traduce nella mera riscossione dei canoni di locazione non è soggetta all’obbligo del socio di iscriversi alla gestione INPS commercianti, posto che non si tratta di attività commerciale. Va da sè che per svolgere questa attività non è necessario avvalersi necessariamente di lavoratori dipendenti.

Ne consegue che:

  • se l’amministratore – socio percepisce un compenso per il proprio incarico di amministratore è soggetto su detto importo alla contribuzione INPS gestione separata;
  • se l’amministratore – socio non percepisce alcun compenso per il proprio incarico di amministratore, non sconterà alcuna contribuzione.

Questa impostazione è confermata da numerose e univoche pronunce della Cassazione, Sezione Lavoro
(n. 3145/2013; n. 23360/2016; n. 17370/2016; n. 17643/2016) che hanno affrontato i casi di società di capitali e, addirittura, anche di società di persone che svolgevano come unica attività la locazioni di immobili.

Discorso diverso laddove le società, oltre alla mera locazione di immobili, eserciti anche un’attività di intermediazione immobiliare: in tal caso se è il socio che gestisce concretamente l’attività di mediazione (a maggior ragione egli è amministratore con i requisiti nell’apposito elenco presso la CCIAA), l’iscrizione INPS è dovuta.

 

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