LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Come noto, il c.d. “bonus pubblicità” consiste in un credito di imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2018 nonché, a determinate condizioni, anche dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.
Con il DPCM n. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame e successivamente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con il Provvedimento 31 luglio 2018 ha approvato il modello utilizzabile per l’accesso al beneficio in esame.
L’art. 5 del DPCM n. 90/2018 dispone che i soggetti interessati a fruire del beneficio devono presentare, nel periodo 1° – 31 marzo di ciascun anno, un’apposita istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello da quest’ultima predisposto.
Con il Provvedimento 31 luglio 2018, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame.
L’art. 1 del citato Provvedimento dispone che il modello in esame va utilizzato per presentare:
• la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;
• la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, al fine di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza (di fatto viene confermato/rettificato quanto comunicato in precedenza). Quest’ultima va presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo.
In particolare, con riferimento agli investimenti riferiti al 2017 ed al 2018 i termini sono così individuati:
• dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 dev’essere inviata:
– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per gli investimenti effettuati/da effettuare nel 2018;
– la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nel 2017;
• dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 dev’essere inviata la suddetta Dichiarazione sostitutiva per gli investimenti effettuati nel 2018.
Il credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.
Come disposto dal D.P.C.M. n. 90/2018 l’incremento percentuale (almeno dell’1%) va riferito agli investimenti pubblicitari effettuati, rispetto all’anno precedente, sui medesimi mezzi di informazione; vincolo confermato dal Consiglio di Stato nel Parere n. 01255/2018.
Pertanto le imprese che nel 2016 non hanno sostenuto costi pubblicitari ammissibili al credito, non potranno chiedere il contributo per il 2017 e, analogamente, coloro che non hanno sostenuto costi ammissibili nel 2017, non possono chiedere il contributo per il 2018.
Ciò comporta che nemmeno le imprese nate nel 2018 potranno accedere all’agevolazione.
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