ACQUISTI DI CARBURANTI COSA CAMBIA DAL 01 LUGLIO 2018

La Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall’1.7.2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

  • l’abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
  • la modifica dell’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili” (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).

DETRAZIONE IVA ACQUISTI CARBURANTE

Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72

“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti o lubrificanti destinati ad aereomobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore … è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aereomobili, natanti e veicoli stradali a motore”.

Come disposto dalla lett. c) del citato comma 1 l’imposta relativa all’acquisto / importazione di veicoli stradale a motore, diversi dai motocicli con motore superiore a 350 cm3, e dei relativi componenti, è detraibile:

  • nella misura del 40% se i veicoli in esame non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;
  • integralmente se i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ovvero se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Con l’integrazione della citata lett. d), da parte dell’art. 1, comma 923, Finanziaria 2018, a partire dall’1.7.2018 il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è subordinato al fatto che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante:

  • carte di credito, carte di debito / prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73;
  • altro mezzo ritenuto idoneo individuato espressamente dall’Agenzia delle Entrate.

DEDUZIONE COSTO ACQUISTI CARBURANTE

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 164, TUIR da parte dell’art. 1, comma 922, Finanziaria 2018 è previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (integralmente / parzialmente), se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito / prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6. Anche tale disposizione trova applicazione a partire dall’1.7.2018.

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO INDIVIDUATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:

  • assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario / postale; bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Come evidenziato dall’Agenzia nel Provvedimento in esame, i suddetti mezzi di pagamento sono idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.

Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la stessa Agenzia specifica che sono “valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità”.

Nel Provvedimento in esame è inoltre precisato che:

  • i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

In particolare ciò si riscontra, ad esempio, nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.

Si rammenta che, come precisato nella CM 12.8.98, n. 205/E, il contratto di netting è un “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” e pertanto lo stesso ha natura di contratto di somministrazione di beni ex art. 1559, C.c. e quindi non è assimilabile alle cessioni di beni.

Sul punto l’Agenzia specifica che quanto sopra “è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente” vengano regolati con i suddetti mezzi di pagamento;
  • restano validi i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che permettono “al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica” venga regolata con i suddetti strumenti di pagamento.

 

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