LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall’1.7.2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:
Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi che effettuano acquisti di carburante non potranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dal distributore di carburante una fattura elettronica.
Contestualmente il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili” (di fatto non è più possibile effettuare i pagamenti in contante).
Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72
“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti o lubrificanti destinati ad aereomobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore … è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aereomobili, natanti e veicoli stradali a motore”.
Come disposto dalla lett. c) del citato comma 1 l’imposta relativa all’acquisto / importazione di veicoli stradale a motore, diversi dai motocicli con motore superiore a 350 cm3, e dei relativi componenti, è detraibile:
Con l’integrazione della citata lett. d), da parte dell’art. 1, comma 923, Finanziaria 2018, a partire dall’1.7.2018 il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è subordinato al fatto che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante:
Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 164, TUIR da parte dell’art. 1, comma 922, Finanziaria 2018 è previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (integralmente / parzialmente), se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito / prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6. Anche tale disposizione trova applicazione a partire dall’1.7.2018.
Con il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA:
Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la stessa Agenzia specifica che sono “valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità”.
Nel Provvedimento in esame è inoltre precisato che:
In particolare ciò si riscontra, ad esempio, nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.
Si rammenta che, come precisato nella CM 12.8.98, n. 205/E, il contratto di netting è un “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” e pertanto lo stesso ha natura di contratto di somministrazione di beni ex art. 1559, C.c. e quindi non è assimilabile alle cessioni di beni.
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