ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO – LA NUOVA NORMA A BOCCE FERME

rottamazione-cartelle-2017

Con la conversione in Legge del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017, è possibile avere un quadro definitivo della nuova edizione della rottamazione delle cartelle di pagamento Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione).

Le opportunità si possono declinare su 4 distinti fronti:

  1. VECCHIE ROTTAMAZIONI RICHIESTE E CONCESSE – È stato differito al 7 dicembre 2017 il pagamento di tutte le rate delle rottamazioni concesse nella scorsa primavera, in scadenza (o già scadute) sino quella data (ossia le rate di luglio, settembre e novembre 2017).
  2. RIPESCAGGIO PER GLI ESCLUSI DALLA VECCHIA ROTTAMAZIONE – Possono ora accedere alla rottamazione anche coloro i quali erano stati esclusi dalla precedente edizione della rottamazione in quanto non avevano pagato tutte le rate del piano di dilazione al 31/12/2016 concesso da Equitalia (la dilazione doveva essere in corso al 24 ottobre 2016).
  3. ROTTAMAZIONI 2017 – Divengono rottamabili anche i ruoli consegnati ad Equitalia nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.
  4. ROTTAMAZIONI RUOLI CONSEGNATI DAL 2000 AL 31.12.2016 – Coloro in quali pur ricorrendone i presupposti non hanno richiesto la rottamazione nella scorsa primavera (cd. disattenti) possono richiederla ora, che sia in corso o meno una rateizzazione del debito concessa da Equitalia.

Analizziamo ognuna delle disposizioni premettendo che la disposizione, come emerge dalla conversione in legge, è oltremodo caotica e di non univoca lettura con riferimento a talune scadenze riferite ad alcune delle fattispecie oltre descritte.

VECCHIE ROTTAMAZIONI RICHIESTE E CONCESSE

A coloro i quali era stata concessa, nella scorsa primavera, la rottamazione dei ruoli dei quali era stata fatta richiesta con apposita modulistica, è stato concesso di pagare le rate di luglio, settembre e novembre 2017, entro il 7 dicembre 2017. In un primo momento era stata fissata la data del 30 novembre 2017, poi slittata definitivamente al 7 dicembre 2017.

La data originariamente in scadenza il 30 aprile 2018 slitta ora al 31 luglio 2018.

Resta ferma la data dell’ultima rata della rottamazione, vale a dire il 30 settembre 2018.

Questi soggetti devono continuare a pagare la rottamazione e in particolare le rate luglio e settembre prossimo e non hanno nessuna delle prerogative illustrate nei paragrafi che seguono. Dunque, è inutile che proseguano a leggere a meno che non hanno altra cartelle diverse da quelle già rottamate da gestire.

Se non hanno pagato entro il 7 dicembre le tre rate scadenti originariamente a luglio, settembre e novembre, sono decaduti dalla rottamazione e non hanno alcuna possibilità di rientrarvi.

APERTURA PER GLI ESCLUSI DALLA VECCHIA ROTTAMAZIONE

Come noto, il D.L. n. 193/2016 (1ª rottamazione), ha inibito la possibilità di “rottamare” per i soggetti che al 24/10/2016 avevano rateizzazioni di cartelle di pagamento in corso, laddove non sono stati eseguiti i pagamenti di tutte le rate scadenti entro il 31.12.2016. Si era concesso per regolarizzare tali pagamenti fino al 21 aprile 2017, data ultima per l’inoltro della istanza di richiesta della rottamazione. Chi non ce l’ha fatta non ha potuto rottamare la (restante parte della) cartella.

Ebbene, per costoro (cd. ripescati) la norma prevede ora la possibilità di accedere alla rottamazione.

Occorre al riguardo: 

  1. presentare, entro il 15.05.2018, l’apposita istanza all’agente della riscossione (istanza in corso di pubblicazione);
  2. l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà entro il 30.6.2017 l’importo delle rate riferite a dilazioni in corso al 24.10.2016, non pagate al 31.12.2016;
  3. occorre pagare in unica soluzione, entro il 31/7/18, l’importo delle rate del piano di dilazione scadute e non pagate a tutto il 31/12/2016, come comunicate dall’agente della riscossione (vedi punto precedente);
  4. l’importo restante del debito (vale a dire l’originaria cartella ridotta dei pagamenti fatti in conto debito d’imposta entro il citato 31/7/2018) costituisce il residuo debito da rottamare (si ricorda che con la rottamazione non si pagano le sanzioni, gli interessi egli aggi sulla sanzione);
  5. l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà entro il 30.9.2018 l’ammontare complessivo della rottamazione e l’importo delle singola rate da pagare;
  6. l’importo della rottamazione, come comunicato da Agenzia Entrate Riscossione, deve essere versato in n. 3 rate: 31 ottobre (40%); 30 novembre (40%); 28 febbraio 2019 (residuo 20%).

ROTTAMAZIONI 2017

 Divengono rottamabili anche i ruoli consegnati ad Equitalia nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017. Anche se nel frattempo è stata chiesta e ottenuta la rateizzazione.

Tanto premesso:

  1. l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà entro il 31.3.2018 con posta ordinaria ad ogni debitore i dati di ogni singola cartella del 2017;
  2. se quest’ultimo intende rottamare deve manifestare la volontà di avvalersene rendendo, entro il 15/5/18, una apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica in corso di pubblicazione;
  3. l’Agenzia Entrate Riscossione comunicherà entro il 31.6.2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
  4. il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in massimo di 5 rate di uguale importo, da pagare nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019;
  5. dal 1/8/18, decorrono gli interessi del 4,5%.

ROTTAMAZIONI RUOLI CONSEGNATI DAL 2000 AL 31.12.2016

Coloro in quali, pur ricorrendone i presupposti, non hanno richiesto la rottamazione nella scorsa primavera (cd. disattenti) possono richiederla ora, che sia in corso o meno una rateizzazione del debito concessa da Equitalia. Al riguardo le possibilità sono le seguenti:

  • se alla data del 24.10.2016 avevano in corso una rateizzazione concessa da Equitalia e alla data del 31.12.2016 non avevano pagato tutte le rate scadenti al 31.12.2016, ricadono nella fattispecie precedente esposta sotto la rubrica “Apertura per gli esclusi dalla vecchia rottamazione”, ancorché di fatto si siano a suo tempo autoesclusi a priori non presentando alcuna domanda;
  • se, invece, non avevano chiesto alcuna rateizzazione ovvero l’avevano chiesta ma erano decaduti per mancato pagamento di oltre 5 rate (e dunque avrebbero potuto rottamare perché non avevano alcuna rateizzazione in corso al 24.10.2017), ricadono nella fattispecie precedente esposta sotto la rubrica “Rottamazioni 2017”;
  • se hanno chiesto un rateizzazione ad oggi regolarmente in corso possono richiedere la rottamazione e in questo caso ricadono nella fattispecie esposta sotto la rubrica ”Rottamazioni 2017”. In questo caso è bene presentare immediatamente la domanda di rottamazione poiché da quel momento si blocca il pagamento delle rate in corso.

 

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2 Commenti a ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO – LA NUOVA NORMA A BOCCE FERME

  1. vincenzo saturno ha detto:

    Ho ricevuto una cartella da equitalia il 10/10/2017 notificata a mezzo posta, vorrei chiedervi rientro nella rottamazione ?

    In attesa di una vs risposta

    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      La “nuova” definizione agevolata (ROTTAMAZIONE BIS) interessa le somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse. Se non si è certi della data, per “rottamare” i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, è possibile presentare la domanda accedendo al servizio “Fai D.A. te” raggiungibile al portale http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it, cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2017 e compilare il modulo che appare sullo schermo.

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