DAL 12 OTTOBRE 2017 VIGE L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’INAIL GLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO

A decorrere dallo scorso 12 ottobre, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare a fini statistici e informativi gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La comunicazione va effettuata in via telematica entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico che – si ricorda – viene trasmesso all’INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso.

L’assolvimento a tale obbligo comporterà la comunicazione all’INAIL anche degli infortuni con prognosi non superiore a tre giorni (il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro), in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all’Istituto.

Resta fermo l’obbligo di invio della denuncia ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico.

Preme evidenziare che, rispetto a tali eventi, l’obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, i datori di lavoro ovvero i loro intermediari dovranno avvalersi, quale esclusivo strumento, del nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, reso disponibile sul sito INAIL, nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on-line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul proprio portale, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede INAIL locale, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato. Oltre al modello andrà allegata la copia della schermata di errore ostativo all’adempimento restituita dal sistema.

È importante segnalare che, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, sorge l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

Ai predetti fini, i datori di lavoro interessati potranno accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” per ricercare la comunicazione inoltrata (tramite la funzione “Comunicazioni inviate”) e per integrarla con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio” (funzione “Converti in denuncia”).

SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa,

• con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;

• con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

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