LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
La Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto dal 2017, l’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.
Con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:
L’adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa scontano in capo al percettore persona fisica l’aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.
In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).
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