BUONI PASTO: ARRIVANO LE NUOVE REGOLE DAL 09 SETTEMBRE 2017

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Con il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

In particolare il Ministero ha:

  • fornito i requisiti che devono possedere gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto,
  • definito le caratteristiche dei buoni pasto nonché
  • il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Le nuove indicazioni ministeriali, che divengono operative dal 9 settembre 2017, prevedono tra l’altro la fruizione in unica soluzione di un numero massimo di 8 buoni al giorno.

Vengono anche definiti gli utilizzatori dei buoni e più precisamente: dipendenti full-time e part-time anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché collaboratori.

I buoni pasto sono utilizzabili solo dal titolare ed esclusivamente per l’intero valore facciale, inoltre non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro.

Ogni buono in forma cartacea dovrà contenere:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  • il valore facciale espresso in valuta corrente;
  • il termine temporale di utilizzo;
  • uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  • la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

I buoni in formato elettronico dovranno associare elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  • il valore facciale espresso in valuta corrente;
  • il termine temporale di utilizzo.

Sempre per i buoni in formato elettronico:

  • il termine temporale di utilizzo;
  • la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;
  • è riportata elettronicamente la dicitura “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
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