LA SCADENZA DEL 31 MAGGIO PER LA TRASMISSIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL I TRIMESTRE 2017

LIQUIDAZIONE-IVA-TRIMESTRALE

L’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  L. n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’articolo 21bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introducendo l’obbligo, a decorrere dal 2017 di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ogni 3 mesi, le liquidazioni IVA, sia riportanti un debito sia riportanti un credito.

Nella tabella le scadenze per l’adempimento.scadenze-liquidazioni-iva-trimestrali

Dunque, entro il prossimo 31 maggio (salvo proroghe da più parti già sollecitate), ogni titolare di partita IVA (salvo i pochi esonerati) dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file (in formato XLM) relativo alle liquidazioni IVA dei seguenti periodi:

  • Contribuenti in IVA mensile: gennaio, febbraio e marzo 2017
  • Contribuenti in IVA trimestrale: 1° trimestre 2017

A seguire forniamo indicazioni sul comportamento da seguirsi:

  • Per i clienti la cui contabilità è gestista direttamente dallo scrivente Studio
  • Per i clienti che gestiscono internamente la propria contabilità

CLIENTI LA CUI CONTABILITÀ È GESTISTA DIRETTAMENTE DALLO SCRIVENTE STUDIO

Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.

CLIENTI CHE GESTISCONO INTERNAMENTE LA PROPRIA CONTABILITÀ

In questo caso potranno:

  • Assolvere in autonomia l’adempimento;
  • Avvalersi per l’adempimento del servizio messo a disposizione dallo scrivente studio.

CLIENTI CHE INTENDONO ASSOLVERE AUTONOMAMENTE L’ADEMPIMENTO

sono invitati a prendere contatto con la propria software-house per le necessarie indicazioni tecniche.

CLIENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DELLO STUDIO

dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio, a mezzo email, il file XML della liquidazione Iva riferita al primo trimestre 2017.

Lo studio provvederà poi a firmare digitalmente con la propria firma qualificata il file XML e a trasmetterlo mediante il SDI – Sistema d’interscambio per mezzo della piattaforma convenzionata fornita dalla propria software-house.

SANZIONI

È di tutta evidenza che una volta trasmessa la liquidazione IVA all’Agenzia delle Entrate questa non è modificabile, salvo ripetere l’invio telematico in presenza di errori di liquidazione.

L’invio dei dati della liquidazione IVA con un ritardo non superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza o l’invio di un file correttivo sempre entro i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500.

L’omessa trasmissione della liquidazione o la trasmissione di una liquidazione correttiva oltre i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000.

 

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