LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
L’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’articolo 21bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introducendo l’obbligo, a decorrere dal 2017 di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ogni 3 mesi, le liquidazioni IVA, sia riportanti un debito sia riportanti un credito.
Nella tabella le scadenze per l’adempimento.
Dunque, entro il prossimo 31 maggio (salvo proroghe da più parti già sollecitate), ogni titolare di partita IVA (salvo i pochi esonerati) dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il file (in formato XLM) relativo alle liquidazioni IVA dei seguenti periodi:
A seguire forniamo indicazioni sul comportamento da seguirsi:
Lo scrivente studio, una volta completate le registrazioni Iva riferite al periodo trimestrale di riferimento, tramite una convenzione con la propria software-house, provvederà a firmare digitalmente, con la propria firma elettronica qualificata, il file XML delle liquidazioni Iva di ogni cliente e tramite l’apposita piattaforma SDI – Sistema d’interscambio lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate.
In questo caso potranno:
sono invitati a prendere contatto con la propria software-house per le necessarie indicazioni tecniche.
dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio, a mezzo email, il file XML della liquidazione Iva riferita al primo trimestre 2017.
Lo studio provvederà poi a firmare digitalmente con la propria firma qualificata il file XML e a trasmetterlo mediante il SDI – Sistema d’interscambio per mezzo della piattaforma convenzionata fornita dalla propria software-house.
È di tutta evidenza che una volta trasmessa la liquidazione IVA all’Agenzia delle Entrate questa non è modificabile, salvo ripetere l’invio telematico in presenza di errori di liquidazione.
L’invio dei dati della liquidazione IVA con un ritardo non superiore a 15 giorni rispetto alla scadenza o l’invio di un file correttivo sempre entro i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500.
L’omessa trasmissione della liquidazione o la trasmissione di una liquidazione correttiva oltre i 15 giorni dalla scadenza, comporta la sanzione da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000.
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