UFFICIALE LA PROROGA AL 21.4 DELLA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI EQUITALIA

equitalia - rateazione

Come noto, con la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, il soggetto interessato estingue il debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

La definizione, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8.3.2017, n. 2/E:

  • può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico (“partita”) iscritto a ruolo / affidato;
  • è consentita anche per i carichi:
    • che contengono esclusivamente sanzioni pecuniarie amministrativo – tributarie;
    • oggetto di giudizio, sia definitivo per mancata impugnazione / conclusione del giudizio, sia ancora in contestazione;
    • oggetto di piani rateali ex art. 19, DPR n. 602/73, a condizione che siano effettuati i pagamenti in scadenza al 31.12.2016;
  • è esclusa, tra l’altro, per le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria, quali, ad esempio, quelle riferite all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve innanzitutto presentare l’apposita istanza all’Agente della riscossione utilizzando lo specifico mod. DA1 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it

Dopo la presentazione dell’istanza, l’Agente della riscossione comunica all’interessato:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • l’importo delle singole rate;
  • la data di versamento in unica soluzione o le date delle rate;

ed invia i bollettini di pagamento.

Va evidenziato che, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 2/E:

la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute”.

PROROGA DEI TERMINI

L’istanza di definizione, come stabilito dal citato art. 6, va presentata all’Agente della riscossione entro il 31.3.2017. Per effetto di quanto previsto dal DL n. 36/2017, pubblicato sulla G.U. 29.3.2017, n. 74, il predetto termine è prorogato al 21.4.2017.

Anche il termine, attualmente fissato al 31.5.2017, entro il quale l’Agente della riscossione è tenuto alla comunicazione di quanto dovuto e della relativa scadenza di pagamento, sarà oggetto di proroga. In sede di conversione del DL n. 8/2017, c.d. “Decreto terremoto” è stato approvato un emendamento contenente la proroga di tale termine al 15.6.2017.

 

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