IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

regime-forfettario-2017

Come noto il regime forfetario è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata.

Di seguito, dopo aver riepilogato le condizioni di accesso al regime forfetario e di funzionamento dello stesso, sono esaminate le situazioni prospettabili ai soggetti:

 

» che iniziano l’attività nel 2017;
» già in attività nel 2016 in relazione alle scelte per il 2017.


Menù di Navigazione:

  1. REQUISITI D’ACCESSO
  2. ESCLUSIONI
  3. SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO
  4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA
  5. REGIME START-UP
  6. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
  7. SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITÀ NEL 2017
  8. SOGGETTI IN ATTIVITÀ NEL 2016

PER APPROFONDIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO PUOI CONSULTARE ANCHE QUI

REQUISITI DI ACCESSO

L’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque possibile optare per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del mod. IVA, comunicano l’opzione “allegando” il quadro VO al mod.

Si rammenta che dal 2016 il regime dei minimi è stato soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età.

Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

a)

ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella  in relazione all’attività esercitata in base al codice attività.

Nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ambito dei ricavi deve essere ricompreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ex art. 9, comma 3, TUIR.

Confermando quanto contenuto nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E, l’Agenzia ha specificato altresì che vanno ricompresi anche i ricavi derivanti da operazioni (esportazioni) effettuate con la Città del Vaticano e con San Marino.

L’ammontare dei ricavi va verificato considerando il regime utilizzato nell’anno di riferimento. Di conseguenza, in caso di applicazione nell’anno precedente:

  • del regime ordinario, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi di competenza;
  • del regime forfetario, la verifica va effettuata con riferimento ai ricavi percepiti.

In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri;

b)

spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di:

  • lavoro dipendente, co.co.co., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

c)

costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000.

AI fine del computo del valore dei beni strumentali non vanno considerati quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).

 Per i beni:

  • in proprietà, si considera il prezzo di acquisto;
  • in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal concedente;
  • in locazione, noleggio o in comodato, si considera il valore normale.

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha evidenziato che:

sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta;

non vanno considerati i costi riferibili ad attività immateriali come, ad esempio, l’avviamento o altri elementi immateriali in quanto “non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.

La predetta “precisazione non riguarda i beni immateriali ammortizzabili che rientrano nella locuzione normativa di «beni strumentali» – bensì l’avviamento e le spese relative a più esercizi, che non sono qualificabili quali «beni» utilizzabili nell’esercizio dell’attività

I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

IL NOlente-picSTRO STUDIO FORNISCE ASSISTENZA GRATUITA NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO REGIME. PER UN APPUNTAMENTO VEDI CONTATTI.

SE INVECE SEI INTERESSATO AL NOSTRO SERVIZIO DI CONTABILITA’ FORFETTARIO ON-LINE SCOPRI I VANTAGGI E LE NOSTRE TARIFFE .

Torna al Menù


ESCLUSIONI

Va sottolineato che le cause di esclusione, contenute nel comma 57, assumono rilevanza con riferimento all’anno di applicazione del regime forfetario, ad eccezione della causa di cui alla lett. d-bis) introdotta dalla Finanziaria 2016 (presenza redditi di lavoro dipendente) che va verificata con riferimento all’anno precedente.

Ai sensi del citato comma 57 il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

A) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In particolare nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha precisato che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
  • vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
  • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72); agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
  • vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
  • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).

Nella citata Circolare n. 10/E l’Agenzia ha specificato che:

  • l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
  • l’esercizio di un’attività agricola, nei limiti di cui all’art. 32, TUIR, produttiva di reddito fondiario, non preclude l’accesso al regime forfetario per le altre attività eventualmente esercitate dal contribuente;
  • il regime forfetario è incompatibile anche con il regime opzionale, c.d. “Patent-box”, introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015;

B) non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

C) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

D) contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

Come confermato nella citata Circolare n. 10/E, è possibile accedere al regime in esame nei casi in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia:

  • ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Di conseguenza, in caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.Inoltre la causa di esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio (non ricorre l’assoggettamento a 2 diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria);
  • acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

L’Agenzia sottolinea che la causa di esclusione produce effetti dall’anno successivo a quello in cui la stessa si realizza;

D Bis) che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti 30.000.

Come chiarito dall’Agenzia tale situazione va verificata nell’anno precedente (sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione, che rileva ai fini del raggiungimento della citata soglia). Nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 rileva, invece, il citato limite.

Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2016, se nel 2017 intende adottare il regime forfetario non deve quindi verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2017, la condizione va verificata.

L’Agenzia ha evidenziato altresì che tale causa di esclusione preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2017 (ossia, i contribuenti che intendono adottare il regime forfetario nel 2017 non devono aver percepito nel 2016 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000).

Rispetto a quanto previsto per il regime dei minimi, per il regime in esame non costituiscecausa ostativa l’effettuazione di operazioni con l’estero (in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate). Come disposto dalla lett. e) del comma 58, i contribuenti forfetari applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond. Sul punto va evidenziato che in base a quanto previsto dall’art. 7-sexies, DL n. 193/2016, le cessioni all’esportazione di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72, sono ammesse nei limiti e secondo le modalità stabilite da un prossimo specifico DM da emanare entro il 2.3.2017.

DISAPPLICAZIONE PER OBBLIGO

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso di cui al citato comma 54 (ad esempio, ricavi / compensi superiori al limite di riferimento, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000) o si verifichi una causa di esclusione di cui al citato comma 57 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

Si rammenta che per il regime forfetario non è prevista la cessazione “immediata” in caso di superamento di oltre il 50% dei ricavi / compensi come per il regime dei minimi.

Torna al Menù


Pag. Successiva >>

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2 3

Cheap SexCam

13 Commenti a IL REGIME FORFETTARIO DAL 2017

  1. Alberto Ronca ha detto:

    Sono un professionista che al 31/12/2016 ha terminato i 5 anni di regime agevolato dei minimi. Dal 01/01/2017 posso aderire al regime forfettario in vigore?

  2. Alberto Chiari ha detto:

    Sono un professionista che il 12-09-2016 ha chiuso p.iva, posso riaprire p.iva con il regime forfettario?

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Può riaprire la partita iva applicando il regime forfettario ma non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% sul reddito riservato alle start-up, in quanto nel triennio precedente, ha esercitato già attività di impresa/professionale e quindi applica l’imposta del 15% sul reddito.

  3. Francesco ha detto:

    Salve,
    sono un avvocato aperto nel 2013 come contribuente minimi. Nel 2013/2014/2015 ho usufruito del regime minimi. Nel 2016 ho superato le 30.000 di limite reddito di 8000 euro, quindi ora del 2017 sarà contabilità semplificata.
    Nel 2016 nelle mie fatture ho indicato che avevo aderito al regime forfettario, quindi mi chiedevo se vista la mia situazione indicata pregressa, nel 2016 essendo forfettario (e non minimo), se devo versare l’aliquota del 5% oppure del 15%.
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Purtroppo in questo specifico caso bisogna andare per interpretazione non essendo stato trattato il caso specifico. Considerando la circolare n. 10/E del 04-04-2016 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1.2 si fa riferimento al caso specifico di chi ha iniziato l’attività nel 2015 applicando il regime dei minimi e transita nel regime forfettario, in questo caso si applicano le agevolazione start-up al 5%. Per chi ha iniziato in anni precedenti invece sembra doversi applicare il 15% pur ricadendo nel quinquennio di osservanza.

  4. Gloria ha detto:

    Buongiorno e grazie per le informazioni che fornite. A me non è chiaro se sia possibile per un anno optare per il versamento totale dei contributi e l’anno successivo richiedere la riammissione al regime contributivo agevolato, fermo restando il possesso dei requisiti. Grazie mille

  5. Giovanna ha detto:

    Buongiorno
    Se nel 2015 e 2016 non si era in possesso dei requisiti per superamento del valore dei beni strumentali, nel 2017 invece si, si può accedere al regime forfettario ? Bisogna darne comunicazione ?
    Grazie

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Se al 31/12/2016 aveva tutti i requisiti per accedere al forfettario, tra cui quello relativo ai beni strumentali, allora dal 2017 è naturalmente nel regime forfettario. Non serve revocare il regime ordinario in quanto non ha manifestato nessuna opzione per entrarvi in quanto ne era obbligato per legge.

  6. Alex ha detto:

    Buongiorno,
    essendo attualmente nel regime dei minimi -ultimo anno – e dovendo quasi certamente sforare tra quest’anno o il prossimo (in ragione di alcuni incarichi in fase di sottoscrizione) la soglia dei 30.000 euro di ricavi, per una quota di circa 10.000/15.000 euro, le chiedo:
    – è più vantaggioso uno sforamento in regime dei minimi o in regime forfettario?
    – è possibile in modo saltuario eccedere la soglia dei 30.000 euro di ricavi senza perdere il regime forfettario per l’anno successivo?
    – se la risposta al punto di cui sopra è negativa, dopo aver perso il regime forfettario, è possibile farvi ritorno (salvo il rispetto dei prerequisiti)nell’anno ancora successivo?

    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità,

    • Taratufolo Massimo ha detto:

      Lo sforamento dei 30.000 preclude sia per il regime dei minimi che per il forfettario la permanenza in tale regime agevolati con applicazione del regime iva ordinario dall’anno successivo. Attenzione che per il regime dei minimi (solo) se si supera il volume degli incassi di 45.000 si dovrà applicare il regime iva già dall’anno in corso a partire dall’emissione del primo documento utile. Per ciò che riguarda l’ultimo punto, la risposta è affermativa ed è quindi possibile rientrare nel regime forfettario, dopo averlo perso, nell’anno successivo al conseguimento dei requisiti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

14.084 Views