LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Alcune spese effettuate da persone fisiche in relazione ad acquisto di immobili abitativi (da imprese di costruzione) danno il diritto di fruire di benefici fiscali che consentono di recuperare in parte la spesa sostenuta.
Si tratta di:
Con l’art. 21 del D.L. n. 133/2014 sono state previste agevolazioni per le persone fisiche che acquistano abitazioni di nuova costruzione o interamente ristrutturate ovvero che provvedono a affidare in appalto la costruzione di abitazioni su terreni di proprietà, sempre che da destinare alla locazione.
In particolare, è stata prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF il 20%:
LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE € 300.000
Il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento all’immobile che al contribuente. Un soggetto potrà, dunque, durante il periodo di vigenza dell’agevolazione acquistare più abitazioni destinate alla locazione, ma la deduzione del 20% sarà calcolata su una spesa complessiva massima di 300.000 euro.
La deduzione dal reddito ogni anno dichiarato dal contribuente, che spetta ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà, è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le stesse spese.
In caso di trasferimento dell’unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.
SCADENZA DELL’AGEVOLAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA CASA
L’agevolazione riguarda le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, in caso di:
Le unità immobiliari invendute, ai fini della deduzione, sono quelle che al 12/11/14 erano già interamente o parzialmente costruite, ovvero quelle per le quali era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
I REQUISITI DELLA CASA E GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
La deduzione per l’acquisto o realizzazione di unità immobiliari spetta alle seguenti condizioni:
Categoria Catastale
Categoria catastale | L’unità immobiliare medesima deve essere a destinazione residenziale, e non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 |
Ubicazione dell’immobile | l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2/4/68, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C), ossia destinate a nuovi complessi insediativi) |
APE | L’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B |
Destinata alla locazione | L’unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni (anche mediante un contratto 4 + 4 oppure 6 + 2) e purché tale periodo di locazione abbia carattere continuativo. |
Data del 12/11/14 | A tale data la casa doveva essere già interamente o parzialmente costruita, ovvero doveva essere stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio o dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale. |
Risoluzione anticipata e nuova locazione | Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo sempre ché ne venga stipulato un altro entro 1 anno dalla risoluzione del precedente contratto |
Canone di locazione | Il canone di locazione non deve essere superiore:
|
Divieto affitto libero e affitto a parenti | L’agevolazione, non è fruibile nel caso in cui:
|
L’art. 1, comma 56 della Legge di Stabilità 2016 consente di detrarre dall’IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto, effettuato tra l’1/1/16 e il 31/12/16, di unità immobiliari a destinazione residenziale (anche di lusso) di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
L’IMMOBILE DEVE ESSERE ABITATIVO E NUOVO
Si prescinde dalla destinazione che si intende dare all’immobile (abitazione propria, in affitto o comodato a terzi). L’agevolazione riguarda l’acquisto di immobili nuovi (ovvero quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio) venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Sono, pertanto, escluse dall’agevolazione le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio. Il beneficio, tuttavia, è ammesso se l’appartamento oggetto dell’acquisto sia stato dalla l’impresa costruttrice cedente precedentemente concesso in locazione.
MISURA DELLA DETRAZIONE FISCALE
La detrazione è ripartita in 10 quote costanti, da utilizzare a scomputo dell’IRPEF nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
La detrazione IRPEF, in vigore dall’1/1/16, è pari al “50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016”. Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016. Pertanto, l’IVA in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile.
LE ALIQUOTE IVA
Si ricorda che le aliquote IVA applicabili sono, a seconda del ricorrere o meno dei requisiti per le agevolazioni “prima casa”, le seguenti.
Abitazione per cui è possibile usufruire dell’aliquota IVA:
|
|
A/2 | Abitazioni di tipo civile |
A/3 | Abitazioni di tipo economico |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale |
A/7 | Abitazioni in villini |
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |
Abitazione per le quali si applica l’aliquota IVA 22% | |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile |
A/8 | Abitazioni in ville |
A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
Lascia un commento