LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
Lo stabilisce una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9451/2016, che ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall’obbligo di pagare l’Irap.
La sentenza n. 9451/2016 ha elaborato il principio di diritto per cui il presupposto impositivo dell’Irap, cioè il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente:
Secondo la sentenza, il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’Irap.
Ha, invece, rilevanza ai fini dell’autonoma organizzazione e, quindi, dell’obbligo di pagare l’IRAP, la presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».
Fonte: Il Sole 24 Ore
Buonasera,
io ho partita iva con codice ateco 692013:Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione,contabilità e tributi.
Lavoro nello studio di mio suocero, dove ovviamente fatturo il mio compenso allo studio relativo alla tenuta della contabilità e di tutti i modelli dichiarativi relativi. Io l’Irap l’ho sempre pagato, ma in questo caso posso omettere di compilare e quindi spedire il modello IRAP ? E ovviamente evitando cosi di pagare tale imposta ?
Grazie