LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Le spese o rette scolastiche, universitarie, di istruzione e corsi di specializzazione, asili nido, scuole materne, canoni di locazione per studenti fuori sede danno diritto a Detrazioni Irpef pari al 19% del costo sostenuto nella dichiarazione dei redditi del modello 730 o nel modello Unico.
Vediamo nel dettaglio cosa bisogna considerare con l’approssimarsi della dichiarazione dei redditi 2016 per le spese sostenute nel 2015.
Tra le spese di istruzione rientrano le spese per:
I genitori che iscrivono i propri figli all’asilo nido possono fruire di una detrazione sulle spese sostenute nel corso del 2015 per la retta scolastica. La detrazione nel 730 o in Unico delle spese per l’asilo è pari al 19% della spesa fino a un limite massimo di 632,00 euro per ciascun figlio. La detrazione è quindi pari a 120 euro (19% di 632 euro) per ciascun figlio iscritto all’asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, come indicato nell’articolo 12 del Tuir, e vale sia per i figli legittimi che i figli riconosciuti fuori dal matrimonio, adottati, affidati o affiliati. Sono detraibili anche le spese dell’asilo privato: in questo caso le spese per la retta sono detraibili fino all’importo altrimenti pagato dal genitore che iscrive il figlio presso una struttura pubblica. La retta invece per la scuola materna ossia l’asilo (non il nido) non potrà essere detratta dalla dichiarazione dei redditi.
A tal fine indichiamo che secondo espressa previsione dell’agenzia delle entrate le spese di istruzione che godono della detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che eventuali scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento o corso di formazione avanzata e anche i master (part time e full time, ma a patto che siano condotti da istituti universitari) nonché le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private. Sono ricomprese anche le spese sostenute per accedere ossia quelle per i test di ingresso per intenderci.
Sono ricomprese nelle università anche quelle telematiche purchè riconosciute dal Ministero dell’Istruzione Italiano ai sensi della Legge 289 del 2002 e del DM del 17 aprile 2003.
Nel caso di Università privata le spese sono detraibili facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano. Come chiarito dalla risoluzione risoluzione 87 del 2008 sono detraibili anche i contributi versati per sostenere il test di ingresso alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari.
In estrema sintesi, quindi, sono detraibili integralmente nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di università statali, mentre per quelle non statali la misura della spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto ministeriale.
Gli stessi principi visti sopra, valgono anche nel caso di spese scolastiche sostenute per la frequenza di scuole paritarie.
Sono detraibili dall’imposta lorda ma semprechè il prezzo pagato sia comparabile con quello di un corso di specializzazione come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 101/2000, al punto 8.2, che ha chiarito che i costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono oneri detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati. Se i master sono gestiti da Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Le spese sono detraibili a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.
La detrazione per i costi sostenuti per l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori è consentita in quanto sono assimilabili ai “corsi d’istruzione universitaria”.
Rientrano tra le detrazioni non espressamente previste dalla norma anche i costi di iscrizione al dottorato per la quota parte a carico del dottorando.
E’ possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per l’ammissione all’università semprechè sia obbligatorio (Cfr RM n. 87/E del 2008).
La natura pubblica o privata dell’Istituto non conta perché la misura massima della detraibilità concessa come detta sarà quella definita prendendo a riferimento un le tasse e i contributi che si andrebbero a pagare presso un istituto pubblico similare.
Si considerano erogazioni liberali i “contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti)” mentre vengono considerate spese di frequenza scolastica “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica”.
Per queste ultime si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per le spese per i canoni di affitto sostenute dagli studenti fuori sede ovvero da tutti coloro che frequentano una scuola o un’università distante almeno 100 km dalla propria residenza spettano le detrazioni Irpef del 19% su un importo limite di 2.633,00 euro. La detrazione fiscale spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico.
Buongiorno,
mia figlia nel corso del 2015 ha frequentato prima l’asilo nido e poi la scuola d’infanzia, posso detrarre tutte e due le spese?
Grazie