LA SOSTITUZIONE DELLA VASCA DA BAGNO NON E’ DETRAIBILE

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Con la Circolare n. 3/E del 02 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili poste dai Caf e dagli operatori.

Secondo l’interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’intervento di sostituzione di una vasca con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia, può ritenersi finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche ma risulta comunque un intervento di manutenzione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha pertanto chiarito che l’intervento in esame, effettuato su singole unità abitative, non è agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis, TUIR in quanto manutenzione ordinaria; inoltre, l’Agenzia precisa che detta spesa non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, poichè lo stesso non presenta le caratteristiche tecniche previste dalla Legge n. 13/1989 e dal DM n. 236/1989.

Resta fermo che la sostituzione della vasca e dei sanitari è agevolabile se integrata o correlata ad interventi di maggior entità per i quali compete la detrazione d’imposta (es. rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali che comporti anche la sostituzione dei sanitari).

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