LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il lavoro accessorio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo del Job Act. DL 15 giugno 2015 n.81 disciplina dei contratti di lavoro e revisione in tema di mansioni, è stato modificato in alcune disposizioni al fine di rendere le prestazioni di lavoro accessorio accessibili a tutti i settori e garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro INPS, Voucher lavoro accessorio.
Le novità lavoro accessorio 2015 Jobs Act, introdotte dal DL 81/2015 riguardano:
Possibilità di utilizzare i voucher INPS anche per chi percepisce indennità di cassa integrazione e sostegno al reddito: in questi casi, è possibile per tali soggetti prestare lavoro accessorio in tutti i settori compresi gli enti locali, nel limite di reddito massimo di 3000 euro netti, 4 mila euro lordi, all’anno, ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre, annualmente rivalutati dall’ISTAT.
Nel suddetto limite di 3 mila euro di compenso, vanno calcolate anche le prestazioni di lavoro accessorio già effettuata dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del decreto n. 81.
Le novità introdotte dal Jobs Act nel lavoro accessorio sono entrate in vigore del Decreto 81/2015 e con la circolare INPS del 19 agosto 2015. Tali novità riguardano:
Nuovo limite massimo per il compenso nel lavoro accessorio: con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act, è stato aumentato il compenso massimo che il prestatore può ricevere dal committente. In base all’articolo 48 comma 1 del decreto legge 81/2015, infatti, il limite di reddito per i prestatori di lavoro accessorio è stato aumentato da 500 euro a 7000 euro netti pari a 9.333 euro lordi calcolati nel corso di un anno civile, ossia, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Tale nuovo limite reddito voucher INPS a 7 mila euro, compenso rivalutabile ogni anno, è però riferito alla totalità di committenti. Il compenso massimo per le prestazioni effettuate nei confronti del singolo committente, rimangono invece invariate a 2020 euro nel 2015, qualora prestate verso un singolo committente imprenditore o professionista. Tale novità del Dl 81/2015 si applica anche al settore agricolo, nello specifico:
a) attività lavorative occasionali a carattere stagionale prestate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni qualora iscritti ad un ciclo di studio a prescindere dall’ordine e grado compatibilmente ai periodi di vacanza scolastica e in qualsiasi periodo per gli studenti universitari;
B) attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono però essere svolte dai soggetti che nel corso del 2014, ovvero, l’anno precedente, a quello di utilizzo dei voucher, siano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Obbligo di comunicazione da parte del committente prima dell’inizio della prestazione, questa è un’altra novità introdotta dall’art 49, comma 3, Dl 81 che prevede l’obbligo da parte del committente di comunicare per via telematica, sms o posta elettronica:
alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione. Sebbene la nuova norma sia già entrata in vigore, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che fino a quando non verranno predisposte le necessarie modifiche per l’attivazione del servizio telematico della comunicazione, questa sarà effettuata secondo le attuali procedure.
Obbligo di acquisto buoni lavoro Inps per via telematica per i committenti imprenditori e professionisti, questa è un’altra importante novità introdotta dall’articolo 49 comma 1 del DL 81/2015 in ambito del lavoro accessorio. In base a tale novità, i committenti imprenditori o liberi professionisti, hanno ora l’obbligo di dover acquistare i voucher solo per via telematica nelle seguenti modalità:
I committenti non imprenditori o professionisti, possono invece continuare ad acquistare i buoni, anche presso gli Uffici Postali di tutta Italia mentre quelli cartacei sono disponibili presso le sedi INPS esclusivamente per l’acquisto servizi voucher baby-sitting introdotti, in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015.
Cos’è il lavoro accessorio? Il lavoro accessorio è una forma di lavoro atipica, ovvero, che non rientra nelle consuete forme contrattuali di lavoro subordinato, quindi da dipendente, e né di lavoro autonomo con partita IVA, ma come un insieme di prestazioni caratterizzate da un limite di reddito ben preciso e pagamento effettuato tramite voucher lavoro INPS. I quali però, non possono essere utilizzati da tutte le persone, ma solo da quelle autorizzate dalla legge a svolgere il lavoro accessorio ossia da: pensionati, studenti nei periodi di vacanza, percettori di indennità di disoccupazione NASPI, Cassa integrazione, mobilità, inoccupati, chi ha un contratto a tempo indeterminato full time o part time a patto che il lavoro accessorio non avvenga nei confronti dello stesso datore di lavoro, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno.
Come funziona il lavo accessorio? Quando il committente, azienda o imprenditore, ha bisogno di personale per eseguire piccoli lavori, può utilizzare i buoni lavoro INPS, per far svolgere tali attività di lavoro a studenti, pensionati, cittadini extracomunitari, dipendenti ecc. Il pagamento della prestazione accessoria, viene pagata pertanto con i suddetti voucher, dal valore di 10 euro lordi che sono 7,50 euro per il lavoratore e 2,50 euro per INPS e INAIL.
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