RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI: FISSATO AL 12-10-2015 IL CLICK-DAY

Come noto, il DL n. 83/2014, Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali a favore del settore alberghiero, prevedendo 2 crediti d’imposta: il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive, il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture alberghiere.

Relativamente al credito d’imposta per la digitalizzazione turistica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF e sentito il MISE) ha definito le modalità attuative con il DM 12.2.2015  fissando, con Nota del 25.5.2015, il click-day per l’invio delle domande al 13.7.2015

Con riguardo all’agevolazione relativa alla riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere, lo stesso Ministero ha definito le modalità attuative con il DM 7.5.2015. Con Nota 4.8.2015 è stato fissato alle ore 10.00 del 12.10.2015 il click-day per l’invio delle istanze ai fini di accedere al beneficio in esame.

Si rammenta che, come evidenziato dal citato Ministero nelle FAQ 30.6.2015, i soggetti interessati possono presentare l’istanza per il riconoscimento di entrambi i crediti d’imposta (digitalizzazione e riqualificazione) “fermo restando il limite relativo al regime «de minimis»” 

Il credito d’imposta per la riqualificazione / accessibilità è riconosciuto:

  • a favore delle “strutture alberghiere” così come definite ex art. 2, comma 1, lett. a) di cui al citato DM esistenti alla data dell’1.1.2012 (alberghi, villaggi albergo, ecc.);
  • per il triennio 2014 – 2016 e spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000.

Ai sensi dei commi 2 e 7 del citato art. 10 il credito in esame spetta per gli “interventi di maggiore rilevanza” con riferimento alle spese:

• di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia:

  1. − manutenzione straordinaria;
  2. − restauro e risanamento conservativo;
  3. − ristrutturazione edilizia;

• di incremento dell’efficienza energetica;

• per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”;

• per “ulteriori interventi”, comprese quelle sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo purchè gli stessi:
− siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi;
− non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa “prima del secondo periodo d’imposta successivo.

La quota destinata a tali interventi non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus in esame pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Analogamente al credito relativo alla digitalizzazione, per richiedere l’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.

Per le spese sostenute nel 2014 la domanda va presentata tramite le modalità telematiche e nel rispetto dei termini recentemente definiti dal Ministero e disponibili sul relativo sito Internet nel documento “TUTORIAL”.

Nell’ambito del predetto documento il Ministero fissa la tempistica per la presentazione delle domande relative ai 2 crediti d’imposta (digitalizzazione e riqualificazione) anche per gli anni 2016 e 2017.

FASE PREPARATORIA:

Ai fini della presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’impresa deve innanzitutto registrarsi al citato Portale, seguendo la forma semplificata prevista per i Tax credit. Una volta effettuata la registrazione, il Portale dei Procedimenti comunica via mail il codice d’accesso.

La registrazione non è necessaria qualora il soggetto abbia già ricevuto le credenziali d’accesso per il credito relativo alla digitalizzazione.

A seguito dell’attivazione della pratica relativa al “TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE”, il soggetto può procedere a compilare l’istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute.

È possibile attivare tanti procedimenti quante sono le imprese rappresentate.

CLICK-DAY:

Per il perfezionamento della procedura è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l’istanza e l’attestazione di effettività delle spese sostenute dalle ore:

10.00 del 12.10.2015 alle 16.00 del 15.10.2015

A seguito dell’invio dell’istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento.

Va evidenziato che la quota destinata alle spese relative all’acquisto di mobili e componenti
d’arredo non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate pari a € 20 milioni per il 2015 e
a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019, per un totale di € 220 milioni

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE:

ll Ministero, dal 16.10.2015 al 15.12.2015, previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali delle domande pervenute, redige la graduatoria delle stesse in base all’ordine cronologico d’arrivo. L’elenco delle domande ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero il 16.12.2015

UTILIZZO DEL CREDITO:

Si rammenta che il credito d’imposta in esame:

  •  è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, fermo restando che il credito può essere utilizzato entro 10 anni;
  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
  •  può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti da un prossimo Provvedimento.
  • Inoltre lo stesso:
    non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi

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