LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Il trattamento fiscale delle spese professionisti 2015 vitto e alloggio, è stato modificato a seguito di alcune novità introdotte dall’articolo 10 del decreto legge 21 novembre 2014, n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
Andiamo quindi a vedere quali sono queste novità 2015 in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, che riguardano proprio il trattamento fiscale delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande fruite dal professionista ma sostenute direttamente dal committente e come funziona invece il rimborso con riaddebito di spesa in fattura se il costo è anticipato dal professionista.
Limiti di deducibilità spese alloggio e ristorante: Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande pagate direttamente dal committente, dal 1° gennaio 2015 non devono essere più considerate come compensi in natura per il professionista esercenti di arti e professioni, ivi compresi gli artisti, per cui non partecipano alla formazione del suo reddito autonomo. Tali spese, pertanto, divengono integralmente deducibili dal committente. Qualora le spese siano anticipate dal professionista a nome e per conto del committente, è prevista invece la deduzione dal reddito autonomo nei seguenti limiti:
Per fruire della deduzione spese, è importante che sia dimostrata attraverso specifica documentazione fiscale, l’inerenza della suddetta spesa tra la prestazione resa dal professionista e l’attività svolta dal committente.
Le stesse norme, si applicano anche ai lavoratori autonomi occasionali, per cui anche per i professionisti che svolgono un lavoro occasionale, in caso di spese di alloggio e ristorante pagate direttamente dal committente, sono da considerarsi non compensi in natura e come costi indeducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale.
Le modifiche introdotte dall’articolo 10 del decreto sulle semplificazione fiscale, hanno comportato delle variazioni sul trattamento fiscale delle spese di vitto alloggio dei professionisti. Il nuovo articolo ha infatti sostituito il secondo periodo dell’art. 54 comma 5 del TUIR mantenendo però inalterato il primo periodo, ossia, quello riguardante la deducibilità delle spese per albergo, pranzi e cene al 75% per un limite massimo di spesa pari al 2% dell’ammontare massimo dei compensi percepiti nell’anno di imposta.
Cosa cambia con il decreto semplificazione fiscale?
Fino al 31 dicembre 2014: le spese di vitto e alloggio sono deducibili integralmente se sostenute per conto del professionista, in questo caso il rimborso spese avviene mediante riaddebito in fattura delle spese per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate e pagate dal professionista in primis e poi rimborsate dal committente. Ciò permette di garantire la deducibilità integrale delle suddette spese dal reddito di lavoro autonomo del professionista. Come funziona in dettaglio?
Dal 1° gennaio 2015: le spese per albergo e somministrazione bevande e alimenti effettuate direttamente dal committente non costruiscono “compensi in natura” per il professionista. Rispetto al 2014, quindi tali spese non costituendo compenso per il professionista, non devono essere riaddebitate in fattura al committente. Come funziona ora?
Tali novità pertanto, si applicano solo alle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni anticipate dal professionista e poi riaddebitate in fattura per essere rimborsate e le prestazioni diverse da queste, come ad esempio le spese per il trasporto anche se acquistate direttamente dal committente.
Trattamento IVA: Per il rimborso spese anticipate dal professionista occorre fare subito una distinzione tra spese inerenti alla prestazione professionale e spese anticipate dal professionista per conto di terzi o committente. In quanto da tale diversificazione scaturisce un diverso trattamento fiscale della spesa.
Nel caso delle spese inerenti, tali spese sono costi che il professionista deve sostenere per eseguire l’incarico commissionatogli per cui in sede di emissione della fattura della prestazione al cliente, deve applicare l’IVA anche al riaddebito della spesa sostenuta per l’eventuale compenso pagato a terzi.
Riguardo alle spese anticipate dal professionista, il rimborso non concorre alla formazione della base imponibile IVA in quanto il costo è sostenuto perché vi è un rapporto tra professionista e committente configurabile nel mandato di rappresentanza. Ciò significa che il professionista agisce a proprio nome ma per conto del committente che ha quindi l’obbligo di registrare la fattura attestante il costo pagato in anticipo dal professionista.
Il rimborso della spesa anticipata dal professionista in nome e per conto del cliente non è assoggettabile a IVA e in questo caso serve l’emissione di una fattura attestante il costo sostenuto integrata con il nome del cliente e del professionista mentre il rimborso della spesa inerente all’esecuzione della prestazione, è da assoggettare all’IVA.
Imposte dirette: il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese anticipate dal professionista, seguono la regola generale fissata dall’articolo 25 del D.P.R. 600/73 che prevede per i sostituti di imposta che pagano compensi a lavoratori autonomi residenti in Italia, l’applicazione al momento del pagamento del compenso della prestazione, una ritenuta del 20% come acconto IRPEF o del 30% se residenti all’estero.
Anche in questo caso, però occorre fare la distinzione tra spese inerenti e spese anticipate dal professionista a nome e per conto del cliente, in quanto nel primo caso il rimborso, e quindi il riaddebito della spesa concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista ed è quindi soggetto a ritenuta mentre nel secondo caso, le spese sostenute se debitamente documentante non sono soggette a ritenuta, esempio del commercialista che anticipa il bollo giornale per il proprio cliente.
Dal punto di vista del professionista, il rimborso spese inerenti all’attività è assoggettato a ritenuta e concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per cui il rimborso di spesa è configurato come componente positivo di reddito che però è deducibile.
Le spese pagate in anticipo dal professionista come ad esempio le spese per vitto e alloggio, sono per il professionista deducibili al 75% nel limite del 2% e sono considerate compenso. In questo caso, il rimborso delle spese avviene tramite riaddebito in fattura al committente.
Come si fattura il rimborso spese? Gli importi che costituiscono il rimborso spese anticipate dal professionista a nome e per conto del committente, debitamente documentati, sono esclusi dalla base imponibile IVA (articolo 15, comma 1, numero 3, Dpr 633/1972). Tale norma, si applica anche alle spese di viaggio, vitto e alloggio. La fattura di tali spese, emessa dall’albergo o dal ristorante che presta il servizio, deve essere intestata a nome del professionista che ha fruito del servizio e che anticipa la spesa e al committente, ossia, del soggetto in nome e per conto del quale la stessa è stata sostenuta.
Questi importi quindi non devono essere considerati corrispettivi di una cessione di beni o una prestazione di servizio, in quanto il professionista anticipa il costo in sostituzione del committente, il quale provvede in un secondo tempo a comunicare ed inviare i relativi documenti fiscali attestanti la spesa, e poi a riaddebitare il costo al professionista sotto forma di rimborso spese, previa emissione da parte del professionista della parcella, comprensiva di compensi e spese pagate dal committente. In questo caso, la spesa è deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
Ma in concreto : se fatturo 1000 di prestazione lavorativa e mi propongono 100 euro di rimborso forfettario per coprire le soese di trasporto ( tariffa chilometrica ed autostrada) cosa deve indicare la fattura per far si che le 100 euro entrino pulite ovvero non tassate .
In tal caso i rimborsi spesa forfettari non documentabili, non possono configurarsi come spese anticipate per il committente e quindi vanno fatturate come compenso e tassato regolarmente.
Scusi, avrei una domanda, i rimborsi spese documentabili (riportati in fattura con la dicitura “esente art. 15”) vanno conteggiate nel limite degli € 30000.
Grazie
Se non costituiscono ricavo in quanto hanno la natura di mero rimborso spese, anticipate in precedenza, non va contaggiato nel limite dei 30.000.