DURC ON LINE: CHIARIMENTI DA INPS E INAIL

durc

A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene esclusivamente con modalità telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

In attuazione della nuova normativa, l’Inps e l’Inail hanno predisposto il nuovo servizio “Durc On Line” operativo dal 1 luglio 2015 nei portali dei due Istituti: www.inps.it e www.inail.it.

Il 26 giugno 2015 i due istituti hanno illustrato i profili più strettamente operativi del nuovo servizio nonché gli aspetti di specifica competenza riguardanti in particolare i nuovi requisiti di regolarità contributiva e lo hanno fatto: L’INAIL con circolare n. 61 e l’INPS con circolare n. 127.

Accesso al servizio

A decorrere dal 1° luglio 2015, i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva, accederanno al servizio “Durc On Line” con le medesime credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell’INAIL, sia attraverso il portale INPS che quello dell’INAIL.

L’utente, dovrà autenticarsi utilizzando le credenziali valide per l’ente dal quale sta effettuando l’accesso al servizio.

Modalità di effettuazione della verifica

Il nuovo sistema consente ai soggetti di potere effettuare la verifica in tempo reale tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Se in base ai nuovi requisiti stabiliti dal decreto il soggetto è regolare nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (se trattasi di imprese edili) l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. I sistemi generano un documento in formato pdf avente validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta di verifica della regolarità, che è stato denominato Durc On Line.

Ci sono alcune eccezioni per cui la verifica della regolarità deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all’INPS. E’ questo il caso delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato.

Al contrario le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all’iscrizione all’INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL.

Le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti, e le SOA autorizzate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di attestazione, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l’abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale INPS utilizzando l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni in esso riportate.

La regolarità contributiva attiene ora esclusivamente ai pagamenti dovuti e scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive .Da ciò discende, per quanto riguarda l’Inail, che il Durc On Line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all’oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati.

Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione

L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Flusso Operativo della “procedura Durc On Line”

Il nuovo servizio è il risultato di una complessa interazione tra i portali e tra gli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili. Lo scambio dei dati relativi alle richieste di verifica (interrogazioni degli utenti) e ai relativi esiti comunicati dagli enti coinvolti nella verifica ai portali di INPS e INAIL avviene in cooperazione applicativa e richiede l’allineamento costante dei sistemi.

L’utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio “Durc On Line” e potrà scegliere una delle seguenti funzionalità:

– Consultazione Regolarità;

– Lista Richieste;

– Richiesta Regolarità.

A seguito della richiesta di regolarità, il sistema richiama i servizi dell’altro portale e verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità, e, in tal caso il portale avvisa l’utente che è già presente una precedente richiesta (prima richiesta) fornendone il numero di protocollo, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo.

Si attivano a questo punto i controlli per la verifica di regolarità; se il codice fiscale riguarda un’impresa per la quale risulta negli archivi INPS un CSC edile, il portale “owner” che ha in carico la richiesta di verifica richiama i servizi delle Casse edili. La richiesta presa in carico è definita a questo punto “in corso” e durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca ‘Lista Richieste’.

La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta.

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti. Con una PEC spedita all’indirizzo indicato al momento dell’accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l’esito può essere visualizzato ed acquisito.

In caso di esito Non Regolare, il sistema crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato “verifica di regolarità contributiva”. L’utente riceve tramite PEC l’avviso che è disponibile l’esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.

Assistenza

L’INAIL indica nella circolare la disponibilità del Contact Center Multicanale (CCM) ad erogare, come di consueto, tutte le informazioni di carattere generale e quelle riguardanti le modalità di accesso al servizio attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o attraverso il numero a pagamento 06/164164 da rete mobile. Le informazioni possono essere richieste anche attraverso l’utilizzo dei servizi online.

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