LA PATENTE A PUNTI SUI CANTIERI E L'OBBLIGO DAL 01 OTTOBRE.
4 Ottobre 2024
Anche per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio è possibile fruire delledetrazioni fiscali preiviste sia dal Bonus Ristrutturazioni, dal Bonus Arredi e delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di riqualificazione energetica, ma con alcune differenze rispetto alle singole unità immobiliari.
Ristrutturazioni
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, in caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini individuate dall’articolo 1117 del codice civile, sono ammessi anche quelli di manutenzione ordinaria, esclusi dalla detrazione fiscale in caso di singole unità immobiliari.
Dunque sì alla detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni quali:
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono:
Ricordiamo che tra le spese ammissibili rientrano anche:
La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale, se effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ovviamente i singoli condomini possono effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari in proprio possesso, fruendo della detrazione IRPEF al 50%. Stesso bonus fiscale anche per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dei condomini.
Bonus Mobili
In caso di interventi di manutenzione ordinaria, o straordinaria, effettuati sulle parti comuni di un condominio è possibile fruire della detrazione fiscale al 50% anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), se finalizzati ad arredare le stesse parti comuni (anche la cucina acquistata per l’appartamento del portiere o la scrivania per la guardiola).
Riqualificazione energetica
Per quanto concerne la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica il meccanismo è lo stesso, sia quando vengono realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia quando riguardano tutte le unità immobiliari. Le detrazione è sempre pari al 65% fino al 31 dicembre 2015
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