MINIMI AL 5%, LA PRIMA FATTURA DECIDE L’ACCESSO

La prima fattura diventa decisiva per l’opzione del regime dei minimi al 5% consentita a chi apre una partita Iva nel 2015 e ne possiede i requisiti dalla conversione del decreto Milleproroghe.

È il comportamento concludente, quindi, a indirizzare la scelta del regime tra i minimi e il forfettario in vigore dal 2015 per effetto della legge di stabilità. Infatti, al momento della dichiarazione di inizio attività in entrambi i casi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%), per effetto di quanto indicato dall’agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso. Così sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la diversa norma che permette l’esclusione dall’applicazione dell’Iva: l’articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi; l’articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Una scelta poi in qualche modo da ribadire il prossimo anno all’atto della compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi. Del resto, il regime dei minimi prevede la determinazione analitica del reddito, mentre nel forfettario si effettua la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata. È chiaro che nella valutazione entrerà non solo il diverso livello di imposizione fiscale (5% contro il 15%) ma anche, per esempio, la differente formulazione della soglia di ricavi per l’accesso (30mila euro per tutti contro soglie variabili a seconda del diverso tipo di attività svolte).

Chi ha iniziato a febbraio:
Il problema riguarda, però, coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali e che dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata. In sostanza che cosa può fare chi nel 2015 ha già emesso fatture con l’indicazione di volersi avvalere del forfettario e che intende ora optare per i minimi al 5 per cento? Non sembra necessario passare dall’annullamento del documento originario con una nota di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972): il cambio del regime fiscale non rientra nell’elencazione prevista dalla norma e il documento originario, comunque, non incorporava l’Iva.
Anche se si auspica un chiarimento ufficiale in tal senso, si ritiene che sia possibile sostituire il documento originario con uno nuovo che annulla il precedente e che attesta il regime fiscale correttamente adottato. In questo caso, può rivelarsi ulteriormente utile supportare (e conservare) la sostituzione della fattura con la corrispondenza intrattenuta nei confronti della controparte. Per gli stessi soggetti andrà inoltre chiarito come revocare l’opzione per l’agevolazione di previdenziale, laddove sia stata già esercitata sulla base delle indicazioni della circolare Inps 29/2015.

I contributi Inps:
La possibilità di optare per il regime dei minimi al 5% per tutto il 2015 non è l’unica novità per chi esercita un’attività di lavoro autonomo con partita Iva. La conversione del Milleproroghe interviene, infatti, sulle aliquote contributive di autonomi e freelance iscritti alla gestione separata Inps sterilizzando l’aumento di tre punti percentuali che sarebbe scattato da quest’anno. Così l’aliquota per il 2015 resterà al 27,72% (27% per i contributi e 0,72% per indennità di maternità), per poi salire al 28,72% nel 2016 e arrivare al 29,72% nel 2017.

  da “il Sole 24 ore del 27 febbraio 2015”

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