730 PRECOMPILATO DAL CONTRIBUENTE: LE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI

730 precompilato redditi 2015

Dal prossimo 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata nel proprio sito internet. Ecco alcune indicazioni utili per la gestione della dichiarazione.

Come noto, i contribuenti che vorranno utilizzare questa opportunità dovranno dotarsi di PIN, accedere al sito dell’Agenzia e accettare o modificare la propria dichiarazione; inoltre potranno avvalersi dei servizi dei CAF per l’elaborazione della dichiarazione.

Soggetti che non avranno il 730 precompilato a disposizione
Non tutti potranno utilizzare la procedura sopra descritta e alcuni contribuenti, purtroppo, non troveranno nel sito dell’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione “precompilata”. Infatti, nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2015, si legge che “la dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della lavorazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata”.

La dichiarazione precompilata, in altri termini, non viene predisposta se, con riferimento al periodo d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata di cui all’art. 36-bis, DPR n. 600 del 29 settembre 1973.

Nel caso sopra esposto, quindi, il contribuente che non avrà a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello precompilato dovrà necessariamente avvalersi di un CAF o di un professionista abilitato per elaborare la propria dichiarazione.

Pertanto, il contribuente che compilerà autonomamente il proprio modello 730 (come avveniva negli anni precedenti – vecchio precompilato del contribuente) e che non avrà a disposizione il modello precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà “costretto” a pagare l’assistenza fiscale effettuata obbligatoriamente dal CAF?

La questione sopra esposta è tutt’altro che scontata. Le istruzioni per la compilazione del modello 730/2014 stabilivano che il contribuente poteva “consegnare il modello già debitamente e correttamente compilato senza pagare alcun compenso al CAF o al professionista”. Considerato che nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2015, in corrispondenza del paragrafo “Presentazione al CAF o al professionista abilitato” non è più riportata la frase sopra descritta, si ritiene che il contribuente che non è in possesso del modello 730/2015 precompilato dall’Agenzia (per i motivi sopra evidenziati) dovrà rivolgersi a un CAF o professionista abilitato (anche consegnando il modello già debitamente e correttamente da lui compilato) ma non potrà beneficiare della gratuità prevista fino allo scorso anno. Le vigenti disposizioni normative, infatti, eliminando la possibilità per il contribuente di beneficiare di questo vantaggio, “costringono” di fatto i CAF a far pagare sia  le dichiarazioni elaborate direttamente dai CAF stessi sia le dichiarazioni compilate autonomamente dal contribuente (cioè quelle che fino alla scorsa campagna fiscale potevano essere consegnate dal contribuente senza pagare alcun compenso).

tratto da Fisco 7 del 11 marzo 2015

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